STATUTO di “ARTE LATERALE” associazione di promozione sociale

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Articolo  1 - E' costituita ai sensi della legge 383/2000, con sede a Padova in Via Savelli 23                

l’associazione di promozione sociale denominata “Arte Laterale”. Essa, di seguito nominata anche

 “associazione”, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice

Civile ed ha natura di ente associativo come regolato dall’art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e

modificazioni. Essa inoltre è disciplinata, quanto alla sua organizzazione interna ed ai rapporti con gli associati e

con i terzi, dalle norme del presente statuto, dalle norme del Regolamento Interno approvato dall’Assemblea

degli Associati, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché – per quanto non espressamente previsto –

valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

L’Associazione ha carattere internazionale. L’Organo Direttivo potrà istituire sedi, sezioni, uffici e rappresentanze diversi dalla sede sociale anche all’Estero.

L’associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti di promozione sociale, federazioni e associazioni operanti in Italia e all’estero ed, eventualmente, adottarne la tessera quale tessera sociale.

 

Articolo  2 - L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non

persegue finalità di lucro. Essa si prefigge lo scopo di sostenere, favorire e promuovere, nei modi e con i mezzi

ritenuti più idonei:

-       l’amicizia, la solidarietà, la conoscenza reciproca, lo scambio culturale tra i soci e culture diverse;

-       la promozione della cultura e di ogni sua espressione e/o elaborazione;

-       la promozione del lavoro e delle opere degli associati.

 

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, l’associazione quindi potrà:

-       promuovere e organizzare in proprio o in collaborazione con altre istituzioni e/o associazioni italiane o straniere mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali ed artistiche, sempre attinenti alle finalità istituzionali;

-       promuovere la formazione, lo studio e l’approfondimento delle varie espressioni artistiche anche mediante l'assegnazione di borse di studio o di premi o altri incentivi;

-       organizzare manifestazioni, sfilate, convegni, feste, concorsi e qualsiasi altra iniziativa di carattere promozionale;

-       promuover campagne stampa e radio-televisive, pubblicare riviste, libri, opuscoli, gestire siti internet e qualsiasi  altra iniziativa a scopo informativo dei propri soci o per la collettività;

-       promuovere e curare l'edizione e la diffusione di testi, libri, collane, riviste e periodici riguardanti l’arte in genere e la fotografia in particolare con esclusiva attenzione alle opere degli associati;

-       partecipare ad iniziative e campagne di sensibilizzazione organizzate da terzi, sia pubblici che privati.

 

Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento e di sostegno ad iniziative di beneficenza, l’associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata.

 

I SOCI

 

Articolo  3 - Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa all’attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa . Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire indistintamente Enti o persone fisiche , senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

I soci saranno distinti in tre categorie distinte:

-       Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

-       Soci Ordinari;

-       Soci Ordinari junior di età sotto i 22 anni;

-       Soci Onorari.

 

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea, in qualità di Soci Onorari, persone o Enti che, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.

Tutti gli Associati, sia Fondatori che Ordinari ed Onorari, hanno il diritto di partecipare attivamente allo

svolgimento delle attività dell’Associazione, di volta in volta deliberate dall’Assemblea. Essi hanno inoltre diritto di voto nell’Assemblea.

 

Articolo  4 - Compongono l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.

 

Articolo 5 - L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, con la osservanza delle seguenti modalità:

-       indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;

  • dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
  • pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nel caso la domanda venga rigettata, il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei soci, che giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile e sentito l’interessato.

I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

 

Articolo  6 - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi nonché alle norme statutarie ed a quelle contenute nel Regolamento Interno se presente.I soci sono tenuti inoltre al pagamento delle quote sociali.

 

Articolo  7 - E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario recesso scritto o espulsione.

Il  socio può essere espulso esclusivamente per gravi motivi, con provvedimento motivato dell’Assem-blea dei Soci, sentite le ragioni dell’interessato.

É da ritenersi grave motivo di espulsione qualora il socio:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali oppure arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione in modo tale da ostacolarne il raggiungimento degli scopi sociali o palesarne una sua contrarietà;
  • si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e oltre ai termini notificati a firma del Presidente con lettera raccomandata all’indirizzo del socio moroso, come indicato nel Libro Soci.

Avverso il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, nei modi e termini di cui all’articolo 24 del Codice Civile.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 8 - Gli organi dell’associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il tesoriere. I suddetti organi restano in carica 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Qualora non sussistano le condizioni stabilite dal presente Statuto l’Assemblea inoltre nominerà:

  • il Collegio dei Probiviri qualora ne sussistano i requisiti;
  • il Collegio dei Revisori qualora ne sussistano i requisiti.

I suddetti organi restano in carica 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

 

Articolo 9 – Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito e volontaristico, salvo il diritto a ricevere il rimborso delle relative spese realmente sostenute,  ove deliberato dagli organi sociali.

Inoltre per l’espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari all’attività dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.

 

Articolo 10 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee devono essere convocate, almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente e deve contenere luogo data ora ed ordine del giorno. La convocazione può essere fatta anche mediante fax, email e o apposito avviso apposto presso la Sede sociale e inviata  all’indirizzo dei soci quale risulta dal Libro Soci dell’associazione.

 

Articolo 11 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo secondo le modalità  presenti nel Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. .

L’Assemblea si può tenere anche per, conferenza, videoconferenza, a mezzo forum informatico e/o con consultazione scritta anche via email.

Il Consiglio Direttivo potrà fissare regole per modalità e tempi di svolgimento delle Assemblee da tenersi con

consultazione scritta anche via email mediante la redazione del Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nelle Assemblee ogni associato ha diritto ad un voto. Qualora l’Assemblea si tenga con la presenza fisica degli Associati e quindi non si tenga con strumenti informatici o con consultazione scritta ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto: in tal caso le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  • approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;
  • approva il programma annuale;
  • elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone contestualmente il numero dei membri, nel rispetto di quanto stabilito  al successivo articolo 16;
  • delibera sulle modifiche statutarie;
  • sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione del socio) del presente statuto.
  • delibera  sullo scioglimento dell’Associazione;
  • in generale delibera su ogni decisione attinente la vita dell’Associazione.

 

Articolo 12 - L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

-  allorché ne facciano richiesta motivata almeno i 1/10 (un decimo) dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.

 

Articolo 13 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono regolamentate dall’articolo 21 del Codice Civile. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi di cui al successivo art.14. La seconda convocazione deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

 

Articolo 14 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti in prima convocazione; la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione; la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

 

 

Articolo 15 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un suo delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente o suo delegato.

 

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti fra i soci e resta in carica cinque anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Almeno 2 membri del Consiglio direttivo devono essere scelti tra i Soci Fondatori e/o Onorari.

 

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all'attività svolta. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato più votato.

 

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente o da un altro consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato, nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Il Consiglio direttivo si può tenere anche per conferenza, videoconferenza e/o per consultazione scritta. Il Consiglio Direttivo può stabilire le modalità di convocazione e tenuta dello stesso mediante strumenti informatici mediante la redazione del Regolamento Interno da sottoporre all’Approvazione dell’Assemblea degli Associati.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare

immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

 

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

-       redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

-       approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

-       compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

-       fissare le quote sociali;

-       formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

-       deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;

-       favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.

 

Articolo 20 - Il Presidente resta in carica 3 ann1 ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del

programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero

necessarie. Di queste ultime iniziative saranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui

spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza pro

tempore dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. Il Presidente può

essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni.

Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.

 

Art. 21 - Il Vicepresidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito e ne esercita le funzioni. In caso di impedimento definitivo, il Vice presidente convoca entro trenta giorni l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

 

Art. 22 - Il Segretario è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di curare l’organizzazione e la documentazione delle attività dell’associazione la cui gestione risponde al C.D. ed all’Assemblea.

 

Art. 23 - Il Tesoriere è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di incassare le quote associative e tenere dettaglio delle entrate e delle spese dall’Associazione utili al Consiglio Direttivo per redigere il rendiconto preventivo e consuntivo. Il Tesoriere ha inoltre il potere autonomo di aprire e gestire conti correnti intestati all’Associazione al fine di agevolare le operazioni di gestione finanziaria dell’Associazione quale pagamento fornitori, incasso contributi e quote associative.

 

Art. 24 – L’Assemblea provvede a nominare il Collegio dei Probiviri. l Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, potendo essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il

Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito.

Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e l'Associazione e/o gli Organi della stessa. Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.

L'attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.

 

Art. 25 – Qualora il Consigli Direttivo lo ritenga necessario può decidere l’elezione del Colleggio dei Revisori.  

 

IL PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO

 

Articolo 26 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

-       dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione  alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;

-       da erogazioni o lasciti diversi;

-       dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

-       da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;

-       da fondo di riserva;

-       dagli avanzi derivanti dalla gestione della vita associativa

-       da quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

 

Articolo 27 - Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Articolo 28 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate all’eventuale regolamento di cui all’articolo 27 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

 

Articolo 29 - Il residuo attivo di bilancio dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività statutariamente previste, anche mediante l’iscrizione ad un apposito fondo di riserva o l’ammodernamento delle attrezzature e l’acquisto di nuovi impianti e strutture.

E’ fatto pertanto divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Articolo 30 - Le attività dell’associazione sono finanziate da:

-       le quote sociali;

-       gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria;

-       gli eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria;

-       le donazioni e i contributi pubblici e privati;

-       gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per i soci, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione delle attività organizzate dall’associazione, la gestione di spacci e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

-       ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.

L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione, non avrà diritto ad alcun interesse o indennità comunque denominata e sarà rimborsato nei modi e tempi compatibili con la capacità economica e finanziaria dell’associazione.

 

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 31 - La durata dell’associazione è illimitata. L’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 14 del presente statuto sullo scioglimento e sulla designazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, a fini di utilità sociale o, in alternativa, sull'assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali, sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.

 

 

IL REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO

 

Articolo 32 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

 

Articolo 33 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai p